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Cassazione: la tutela del dato sensibile prevale sull’esigenza di trasparenza amministrativa

Sentenza n.9382/2019 della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione (sentenza n.9382/2019) interviene in una controversia insorta tra il Garante per la protezione dei dati personali e la provincia di Foggia ribadendo che la protezione dei dati personali prevale sulla generica esigenza di trasparenza amministrativa.

L’Autorità aveva multato l’ente per illecito trattamento dei dati in quanto aveva diffuso lo stato di salute di una dipendente in difformità da quanto previsto dall’art. 22 VIII.

La Provincia, deducendo che dell’illecito, ove esistente, rispondeva il dirigente del servizio e che non vi era alcuna violazione stante l’esigenza della trasparenza amministrativa, proponeva opposizione dinanzi al locale Tribunale che accoglieva il gravame.

La Corte di Cassazione ha accolto il successivo ricorso del Garante affermando il seguente principio di diritto:

“La tutela del dato sensibile prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa sia sotto il profilo costituzionalmente rilevante della valutazione degli interessi in discussione sia sotto quello della sostanziale elusione della normativa sulla protezione dei dati personali, accentuata nel caso dei dati sensibili, ove si dovesse far prevalere una generica esigenza di trasparenza amministrativa nemmeno concretamente argomentata e provata”.

Gli Ermellini vanno oltre richiamando ulteriori due importanti corollari in tema di trattamento dei dati.

Il primo, attiene alle conseguenze derivanti dal trattamento dei dati non preceduto da idonea informativa: in tal caso, si configurano ben due illeciti amministrativi previsti dal Codice della privacy e cioè rispettivamente:

violazione ai sensi degli artt. 13, 23, 130,161, 162 comma 2 bis;
violazione dell’articolo 167.
Il secondo principio è quello della c.d. “anonimizzazione” del dato, vale a dire che “i dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute possono essere trattati dai soggetti pubblici soltanto mediante modalità organizzative che rendano non identificabile l’interessato”.

(Fonte: www.forensicsgroup.eu)